Oggetto: Decreto-legge contenente misure urgenti in materia di gestione delle certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo

il Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana in data 2 febbraio ’22, approvando un decreto-legge ha introdotto nuove misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività didattiche nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo

Il Decreto-legge 2 febbraio 2022, introduce novità per ciò che concerne la validità del Green pass.

Le regole per la scuola Secondaria di I e II grado

  • con un solo caso di positività al Covid-19 tra gli alunni, l’attività prosegue per tutti in presenza solo utilizzando delle mascherine di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti;
  • con due o più casi di positività al Covid-19 tra gli alunni, per coloro i quali hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno già effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica continua in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; per tutti gli altri alunni le attività scolastiche proseguono in DDI per soli 5 giorni.

Disposizioni del soggetto positivo: il soggetto positivo deve osservare un periodo di isolamento la cui durata varia a seconda dello stato vaccinale

  • se vaccinato con ciclo completato da meno di 120 gg o vaccinato con dose booster: isolamento domiciliare della durata minima di 7 giorni, di cui gli ultimi 3 senza sintomi, con tampone (molecolare o antigenico) negativo in uscita
  • soggetto che non rientra nella categoria precedente: isolamento domiciliare della durata minima di 10 gg dal tampone positivo, di cui gli ultimi 3 senza sintomi, con tampone (molecolare o antigenico) negativo di uscita.

Qualora il tampone di guarigione risultasse ancora positivo, sarà necessario effettuare un nuovo tampone, indicativamente dopo 7 giorni circa. In caso di persistente positività, l’isolamento si conclude al 21° giorno anche senza tampone

La quarantena si conclude con tampone antigenico o molecolare negativo; non sono ammessi i tamponi in autosomministrazione